Art. 1080 · Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali
Libro QUARTOTitolo VIICapo IVSez. III

Art. 1080

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Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1080