Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. V
Art. 1064
Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali
In vigore dal 20 feb 2020
1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.
2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
3-bis. Il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1064