Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. III
Art. 1060
Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta
In vigore dal 9 ott 2010
1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1060