Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. IV
Art. 1061
Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.
5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.
6. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che è formato dopo la data della decisione del Ministro.
Se più ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.
7. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1061