Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. II
Art. 1056
Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente
In vigore dal 17 nov 2018
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.
2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
4. A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.
5-bis. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5.
6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all', è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.
6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1056