Libro QUARTOTitolo VIICapo IIISez. IV

Art. 1063

Avanzamento per benemerenze d'istituto del personale dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può aver luogo nei riguardi del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri che, effettivamente e personalmente, ha partecipato a operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari. 2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche. 3. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, se essa si riferisce a più fatti avvenuti in tempi diversi. 4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti. Sulle proposte di promozione, inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, riguardanti gli appuntati e i carabinieri, pronuncia il giudizio decisivo il Comandante generale. 5. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione, dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico nel ruolo del grado superiore. 6. Le conseguenti eccedenze che si verificano nel ruolo del grado superiore, sono assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza. 7. L'avanzamento per benemerenze d'istituto e per meriti eccezionali si effettua anche se determinano il passaggio nel ruolo superiore.
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