Libro QUARTOTitolo VIICapo I

Art. 1032

Elementi di giudizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall' e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze. 2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione. 3. Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando. 4. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.
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