Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1036
Commissione di vertice
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1036