Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1035
Norme procedurali
In vigore dal 28 mag 2026
1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata e, per il Corpo unico della Sanità militare, presso lo Stato maggiore della difesa, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per il Corpo unico della Sanità militare, del Direttore della Sanità militare.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1035