Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1035
Norme procedurali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1035