Libro QUARTO›Titolo VII›Capo I
Art. 1031
Modalità di avanzamento
In vigore dal 9 feb 2013
1. L'avanzamento dei militari, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice, ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) a scelta per esami;
d) per meriti eccezionali;
e) per benemerenze d'istituto.
2. L'avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 3 L'avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalità e i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale.
4. L'avanzamento per benemerenze d'istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1031