Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I

Art. 1039

Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta: a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica; b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità aerea ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea; c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico,... o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1039

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