Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1039
Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:
a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;
b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità aerea ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;
c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1039