Libro QUARTOTitolo VIICapo IISez. I

Art. 1038

Commissione superiore di avanzamento della Marina militare

In vigore dal 26 feb 2014
1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta: a) dal Capo di stato maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1038

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo