Art. 1070 · Promozioni degli ufficiali
Libro QUARTOTitolo VIICapo IVSez. II

Art. 1070

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Promozioni degli ufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
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