Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. I
Art. 1050
Disposizioni generali
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall'.
2. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l'ammissione all'avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disciplinata dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1050