Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1045
Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:
a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) da un generale di corpo d'armata o di divisione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
e) da un generale di brigata o colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico;
e-bis) da un generale di brigata o colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1045