Libro QUARTOTitolo VIICapo IISez. I

Art. 1045

Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 7 lug 2017
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta: a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) da un generale di corpo d'armata o di divisione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; e) da un generale di brigata o colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico; e-bis) da un generale di brigata o colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1045

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