Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. II
Art. 1048
Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le commissioni permanenti di avanzamento, se necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice.
2. Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento può essere sentito, altresì, se è ritenuto necessario dal Ministro della difesa.
3. La commissione permanente di avanzamento per l'Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità alla nomina nel complemento, ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1048