Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1046
Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento.
2. In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1046