Libro QUARTOTitolo VIICapo XIIISez. II

Art. 1276

Articolazione della carriera

In vigore dal 7 lug 2017
1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; d) primo maresciallo. d-bis) luogotenente. 2. Al luogotenente può essere conferita la qualifica di primo luogotenente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1276

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