Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIII›Sez. II
Art. 1276
Articolazione della carriera
In vigore dal 7 lug 2017
1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
d) primo maresciallo.
d-bis) luogotenente.
2. Al luogotenente può essere conferita la qualifica di primo luogotenente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1276