Libro QUARTOTitolo VIICapo XIIISez. I

Art. 1274

Condizioni particolari per l'avanzamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti. 1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea. 2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1274

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