Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIII›Sez. I
Art. 1274
Condizioni particolari per l'avanzamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.
1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1274