Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. V
Art. 1271
Requisiti per l'avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice.
2. Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall', commi 1 e 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1271