Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. II
Art. 1252
Requisiti per l'avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non è prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1252