Libro QUARTOTitolo VIICapo XIISez. III

Art. 1257

Promozione degli ufficiali

In vigore dal 7 lug 2017
Promozione degli ufficiali... 1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'. 2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell', comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è stata sospesa la valutazione o la promozione. 5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1257

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo