Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. III
Art. 1256
Promozioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale di complemento, che è giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1256