Libro QUARTOTitolo VIICapo XIISez. III

Art. 1254

Grado massimo

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1254

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo