Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. III
Art. 1254
Grado massimo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1254