Art. 1254 · Grado massimo
Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. III

Art. 1254

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Grado massimo

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1254