Libro QUARTOTitolo VIICapo XIISez. I

Art. 1247

Aliquote di ruolo per la valutazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
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