Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. I
Art. 1247
1307 / 2493Aliquote di ruolo per la valutazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1247