Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. V
Art. 1270
Grado massimo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1270