Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV

Art. 2197 ter.1

Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli

In vigore dal 12 mag 2026
1. In deroga a quanto previsto dagli e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, è autorizzato, per il biennio 2026-2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea per le professioni sanitarie di cui all', comma 1, e relativa abilitazione professionale; b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso. 3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58. 3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2197-ter-1

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