Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. I

Art. 1534 bis

Designazione dei cappellani militari coordinatori

In vigore dal 23 mag 2021
1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa. 2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. 3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1534-bis

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