Libro QUARTO›Titolo VII›Capo VI

Art. 1094 bis

Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

In vigore dal 28 mag 2026
1. All'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato... e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico... dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell', comma 2, e secondo le modalità di cui all' del regolamento, è conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente. 1-bis. Al maggiore generale più anziano appartenente al Corpo unico della Sanità militare che ha maturato un periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno è conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell', comma 2, e secondo le modalità di cui all' del regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanità militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del presente articolo non può superare le tre unità. 2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all', non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1094-bis

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