Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2198 quater
Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In vigore dal 28 ago 2022
1. Fino al 31 dicembre 2024, i volontari di cui agli continuano a beneficiare delle riserve di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite dall', comma 1, entro i limiti di età previsti per l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2198-quater