Libro SETTIMO›Titolo V
Art. 1920 bis
Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate
In vigore dal 1 gen 2023
1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all' del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Note all'articolo
- La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1920-bis