Libro PRIMO›Titolo III›Capo IV
Art. 44 ter
Organi di supporto del Segretario generale della difesa
In vigore dal 17 ago 2023
1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-44-ter