Art. 44 ter · Organi di supporto del Segretario generale della difesa
Libro PRIMOTitolo IIICapo IV

Art. 44 ter

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Organi di supporto del Segretario generale della difesa

In vigore dal 17 ago 2023
1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale: a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-44-ter