Libro NONOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2262 quinquies

Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 1 gen 2023
1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all' è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all', calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale è esercitata l'opzione. 2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all', è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all', calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori: a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque; b) l'anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all', comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione. 3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all', è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all', calcolata ai sensi del comma 2. 4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all' è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2262-quinquies

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