Libro NONOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2262 quater

Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma

In vigore dal 28 ago 2022
1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale: a) fino al 31 dicembre 2025: 1) è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente; 2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta un'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo primo periodo, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti; 3) si applica l', comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego; 4) si applica l', comma 4, per le indennità di impiego operativo; b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: 1) è attribuito il trattamento economico di cui all', comma 3; 2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, si applica l', comma 2; 3) cessa la corresponsione dell'indennità di cui alla lettera a), numero 2); 4) si applica l', comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego; 5) si applica l', comma 5, per le indennità di impiego operativo; c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui all', comma 6, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di cui alla lettera a), numero 1), ovvero il trattamento economico di cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono più dovuti. 2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, lettera a), numero 2). 3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2262-quater

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