Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. I
Art. 161 bis
Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale
In vigore dal 22 giu 2023
1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-161-bis