Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 904 bis
Aspettativa sindacale non retribuita
In vigore dal 31 dic 2023
1. L'aspettativa sindacale è disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell', secondo la procedura di cui all', comma 6.
2. Il periodo in cui il militare è collocato in aspettativa sindacale:
a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) non dà diritto ad alcuna retribuzione nè maturazione della licenza;
c) dà diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all' della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-904-bis