Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VI›Sez. III
Art. 828 bis
Contingente per la tutela agroalimentare
In vigore dal 1 gen 2023
1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 170 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all', comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 110;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 60.
1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-828-bis