Art. 828 bis · Contingente per la tutela agroalimentare
Libro QUARTOTitolo IVCapo VISez. III

Art. 828 bis

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Contingente per la tutela agroalimentare

In vigore dal 1 gen 2023
1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 170 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all', comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato: a) generali di brigata: 0; b) colonnelli: 0; c) tenenti colonnelli: 0; d) maggiori: 0; e) capitani: 0; f) ufficiali inferiori: 0; g) ispettori: 110; h) sovrintendenti: 0; i) appuntati e carabinieri: 60. 1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-828-bis