Libro TERZO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 620 bis
Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa
In vigore dal 1 gen 2022
1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente comma è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-620-bis