Art. 1094 bis · Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli
Libro QUARTOTitolo VIICapo VI

Art. 1094 bis

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Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

In vigore dal 28 ago 2022
1. All'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell', comma 2, e secondo le modalità di cui all' del regolamento, è conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente. 2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all', non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.
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