Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1534 bis
1628 / 2493Designazione dei cappellani militari coordinatori
In vigore dal 23 mag 2021
1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.
2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.
3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1534-bis