Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2251 sexies
Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in deroga all', comma 3, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:
a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:
a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera a).
4. In deroga all', commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all', comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, è incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2251-sexies