Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2212 octiesdecies
Modalità di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti
In vigore dal 20 feb 2020
deceis
(Modalità di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti).
1. Per le immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all'decies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli ispettori e i periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo forestale dei revisori, aventi anzianità di grado e qualifica uguale o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a 55 anni e non superiore a 59.
2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, sono:
a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalità telematica, di durata non superiore a 30 giorni;
b) nominati maresciallo con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con decorrenza dalla data di fine corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-octiesdecies