Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2212 septiesdecies

Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti

In vigore dal 20 feb 2020
deceis (Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). 1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti. 2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 è quello di maresciallo ordinario. 3. Per gli anni 2020 e 2021 è autorizzata l'immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unità suddivise equamente per ogni annualità, così ripartite: a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori; b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori; c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti. 4. Le unità immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'. 5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non può superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell'.
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