Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2212 octies
Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 17 nov 2018
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono così determinate in ordine crescente:
a) vice revisore: vice brigadiere;
b) revisore: brigadiere;
c) revisore capo: brigadiere capo;
d) vice perito: maresciallo;
e) perito: maresciallo ordinario;
f) perito capo: maresciallo capo;
g) perito superiore: maresciallo maggiore.
g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.
2. La denominazione di primo perito superiore corrisponde al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-octies