Art. 2212 octies · Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri
Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2212 octies

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Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 17 nov 2018
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono così determinate in ordine crescente: a) vice revisore: vice brigadiere; b) revisore: brigadiere; c) revisore capo: brigadiere capo; d) vice perito: maresciallo; e) perito: maresciallo ordinario; f) perito capo: maresciallo capo; g) perito superiore: maresciallo maggiore. g-bis) perito superiore scelto: luogotenente. 2. La denominazione di primo perito superiore corrisponde al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-octies