Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2247 ter

Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 11 feb 2018
1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi di cui all', e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attività svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato. 1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell' e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo. 1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2247-ter

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